Nota sulla legge "Tutela
delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali"
a cura del Prof. Vincenzo Ambriola
Università di Pisa
Dipartimento di Informatica
La Legge 31 dicembre 1996 n. 675, pubblicata
l8 gennaio 1997, è stata modificata dal Decreto
Legislativo 9 maggio 1997 n.123 e dal Decreto Legislativo 28
luglio 1997 n. 255.
La legge è strutturata in 10 capi e 45 articoli.
Capo I: Principi
Generali
Articolo 1: Finalità e
definizioni
- Il trattamento dei dati personali si deve
svolgere nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali, della dignità delle persone (fisiche) con
particolare riferimento alla riservatezza e
allidentità personale. Sono garantiti anche i
diritti delle persone giuridiche, degli enti e delle
associazioni.
- La legge definisce i seguenti termini:
- banca di dati: complesso di dati
- trattamento: complesso di
operazioni
- dato personale: informazione
relativa a persona
- titolare: colui a cui competono
decisioni su finalità e modalità di trattamento
- responsabile: colui che svolge il
trattamento su indicazione del titolare
- interessato: persona a cui si
riferiscono i dati personali
- comunicazione: dare conoscenza dei
dati personali a persone specifiche
- diffusione: dare conoscenza dei
dati personali a persone indeterminate
- dato anonimo: dato non più
riconducibile alla persona
- blocco: conservazione con
esclusione di trattamento
- Garante: autorità.
Articolo 2: Ambito di
applicazione
- La legge si applica al trattamento dei
dati personali effettuato in Italia.
Articolo 3: Trattamento dei
dati per fini esclusivamente personali
- Il trattamento dei dati personali per fini
esclusivamente personali non è soggetto alla legge.
- Tuttavia, anche in questi casi si devono
rispettare le norme di sicurezza previste dalla legge.
Articolo 4: Particolari
trattamenti in ambito pubblico
- In alcuni casi la legge non si applica
(sicurezza dello stato, prevenzione dei reati, casellario
giudiziario).
- Ciononostante, anche in questi casi la
legge pone dei vincoli molto precisi.
Articolo 5: Trattamento di
dati svolto senza lausilio di mezzi elettronici
- Il trattamento dei dati svolto senza
lausilio di strumenti elettronici o automatizzati
è ugualmente soggetto alla legge.
Capo II: Obblighi per
il titolare del trattamento
Articolo 7: Notificazione
- Prima di procedere a un trattamento il
titolare deve darne notificazione al Garante.
- Modalità della notificazione.
- Altre modalità della notificazione.
- Contenuto della notificazione, tra cui:
finalità e modalità, misure tecniche e organizzative
per la sicurezza dei dati.
- Soggetti particolari.
- Bis. Casi particolari: soggetti
pubblici; giornalisti; trattamenti temporanei.
- Ter. Esoneri: assolvimenti previsti
da leggi, regolamenti, normative comunitarie; pubblici
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da tutti;
gestione del protocollo; rubriche telefoniche; obblighi
contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali,
fiscali; liberi professionisti per specifiche prestazioni
coperte da segreto professionale; piccoli imprenditori;
albi o elenchi conformi a leggi o regolamenti;
biblioteche, fondazioni, comitati politici, filosofici,
religiosi o sindacali; volontariato; periodici o
pubblicazioni di informazione giuridica; referendum,
petizioni o appelli; condomini.
- Quater. Altri casi particolari.
Articolo 8: Responsabile
- Il responsabile esegue le istruzioni
impartite dal titolare.
- Ci possono essere più responsabili.
- Le istruzioni devono essere espresse per
iscritto.
- Gli incaricati del trattamento seguono le
istruzioni del titolare o del responsabile.
Capo III: Trattamento
dei dati personali
Sezione I: Raccolta e
requisiti dei dati
Articolo 9: Modalità di
raccolta e requisiti dei dati personali
- I dati oggetto di trattamento devono
essere: trattati in modo lecito e corretto, per scopi
espliciti e legittimi, esatti, aggiornati, pertinenti,
completi, non eccedenti lo scopo della raccolta, ben
conservati.
Articolo 10: Informazioni
rese al momento della raccolta
- Linformazione alla persona presso la
quale si raccolgono i dati (detta informativa) deve
essere data oralmente o per iscritto e deve specificare
finalità, modalità, natura, conseguenze del rifiuto,
ambito di comunicazione e diffusione, dati del titolare o
del responsabile.
- Dettagli sullinformativa.
- Altri dettagli sullinformativa.
- Esenzione dellobbligo di informativa
nei casi di eccessivo dispendio di risorse,
impossibilità, obbligo superiore, investigazioni.
Sezione II: Diritti
dellinteressato nel trattamento dei dati
Articolo 11: Consenso
- Il consenso deve essere espresso
dallinteressato.
- Dettagli.
- Forma del consenso.
Articolo 12: Casi di
esclusione del consenso
- Esclusione del consenso: obblighi della
legge, dei regolamenti, della normativa comunitaria;
obblighi contrattuali; dati pubblici conoscibili da
tutti; ricerca scientifica e statistica, forma anonima;
professione di giornalista; attività economiche;
salvaguardia della vita o dellincolumità
dellinteressato o di un terzo; investigazioni.
Articolo 13: Diritti
dellinteressato
- I diritti dellinteressato sono:
conoscere, gratuitamente, lesistenza di dati che lo
riguardano; essere informato sulla notificazione;
ottenere la conferma dellesistenza, cancellazione,
aggiornamento, attestazione; opposizione al trattamento;
opposizione di ricevere materiale pubblicitario.
- Possibilità di richiedere un rimborso
delle spese sostenute per rispondere alle richieste
dellinteressato.
- Diritti delle persone decedute.
- Diritto a delegare.
- I giornalisti possono invocare il segreto
professionale sulle fonti delle notizie.
Articolo 14: Limiti
allesercizio dei diritti
- In alcuni casi i diritti delle persone nei
confronti del trattamento dei dati personali non possono
essere esercitati.
- Dettagli tecnici.
Sezione III:
Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità
dei dati e risarcimento del danno
Articolo 15: Sicurezza dei
dati
- I dati personali devono essere custoditi
con ladozione di idonee e preventive misure di
sicurezza.
- Le misure di sicurezza devono essere
individuate in un regolamento, proposto dal Ministero di
grazia e giustizia, sentiti lAIPA e il Garante.
- Adeguamento periodico delle misure di
sicurezza.
- Emanazione del regolamento.
Articolo 16: Cessazione del
trattamento dei dati
- La cessazione del trattamento dei dati
richiede la notificazione preventiva al Garante della
loro destinazione.
- Alla cessazione del trattamento i dati
possono essere distrutti, ceduti o conservati.
- Dettagli tecnici.
Articolo 17: Limiti
allutilizzabilità di dati personali
- In un atto o procedimento amministrativo o
giudiziario la valutazione del comportamento umano non
può fondarsi unicamente su un trattamento di dati
personali volto a definire il profilo o la personalità
dellinteressato.
- Linteressato può opporsi a tale
trattamento.
Articolo 18: Danni
cagionati per effetto del trattamento dei dati personali
- Chi cagiona un danno è tenuto al
risarcimento ai sensi dellarticolo 2050 del codice
civile.
Sezione IV:
Comunicazione e diffusione dei dati
Articolo 19: Incaricati del
trattamento
- La conoscenza dei dati personali da parte
di chi è incaricato a svolgere il trattamento non è
considerata comunicazione.
Articolo 20: Requisiti per
la comunicazione e la diffusione dei dati
- La comunicazione e la diffusione da parte
di privati o enti pubblici economici sono ammesse con
alcune limitazioni: consenso, pubblica conoscenza,
adempimento di obblighi di legge, professione di
giornalista, svolgimento di attività economiche,
salvaguardia della vita e dellincolumità fisica,
investigazioni, comunicazione in ambito bancario.
- Gli enti pubblici seguono il disposto
dellarticolo 27.
Articolo 21: Divieto di
comunicazione e diffusione
- Divieto di comunicazione, di cui
allarticolo 7.
- Divieto in caso di ordine di
cancellazione.
- Divieto in caso di contrasto con rilevanti
interessi della comunità.
- Permesso in caso di ricerca o statistica;
difesa o sicurezza; prevenzione, accertamento o
repressione di reati.
Capo IV: Trattamento
di dati particolari
Articolo 22: Dati sensibili
- I dati sensibili sono una classe
particolare dei dati personali. I dati sensibili sono
quelli idonei a rivelare lorigine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, ladesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, e quelli
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
I dati sensibili possono essere trattati solo con il
consenso scritto dellinteressato e con la previa
autorizzazione del Garante.
- Termine per ottenere
lautorizzazione. In caso di silenzio si assume il
divieto a effettuare il trattamento.
- Gli enti pubblici non economici sono
esentati dalla richiesta di autorizzazione purché
esistano espresse disposizioni di legge.
- È ammesso il trattamento dei dati
sensibili, previa autorizzazione, nello svolgimento di
investigazioni.
Articolo 23: Dati inerenti
la salute
- I medici e gli ospedali possono trattare i
dati relativi allo stato di salute, anche senza
lautorizzazione del Garante, per la tutela
dellincolumità fisica e la salute
dellinteressato.
- I dati relativi allo stato di salute
possono essere resi noti allinteressato solo
tramite un medico designato dallinteressato o dal
titolare.
- Necessità del parere del Consiglio
superiore di sanità.
- La diffusione dei dati relativi allo stato
di salute è vietata, salvo i casi di prevenzione,
accertamento e prevenzione dei reati.
Articolo 24: Dati relativi
ai provvedimenti di cui allarticolo 686 del codice di
procedura penale
- I dati relativi agli avvisi di garanzia
possono essere oggetto di trattamento solo su
autorizzazione del Garante.
Articolo 25: Trattamento di
dati particolari nellesercizio della professione di
giornalista
- I giornalisti non devono chiedere il
consenso dellinteressato, tranne che per i dati
relativi allo stato di salute e la vita sessuale.
- Il Garante promuove ladozione di un
codice deontologico per la professione di giornalista.
- Se il Consiglio nazionale dellordine
dei giornalisti non adotta un codice nei tempi previsti,
il Garante provvede allemanazione di un codice
temporaneo.
- Dettagli sul codice deontologico
- Bis. Estensione della legge ai
praticanti e ad altri trattamenti occasionali.
Articolo 26: Dati
concernenti le persone giuridiche
- La notificazione di cessato trattamento
non è necessaria per i dati relativi alle persone
giuridiche.
- I dati relativi alle persone giuridiche
possono essere trasferiti allestero.
Capo V: Trattamenti
soggetti a regime speciale
Articolo 27: Trattamento da
parte dei soggetti pubblici
- Gli enti pubblici non economici sono
vincolati ai trattamenti relativi allo svolgimento delle
funzioni istituzionali, secondo le leggi e i regolamenti.
- La comunicazione e la diffuzione tra enti
pubblici non economici è ammessa se prevista da leggi o
regolamenti, purché necessarie per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali. In questi casi deve esserne data
comunicazione al Garante.
- Gli enti pubblici non economici possono
comunicare o diffondere dati personali ai privati solo
nei casi previsti da leggi o regolamenti.
- Dettagli tecnici.
Articolo 28: Trasferimento
di dati personali allestero
- Il trasferimento di dati personali verso
un paese extracomunitario, di dati sensibili o giudiziari
deve essere notificato preventivamente al Garante.
- Il trasferimento non può avvenire prima
di 15 giorni (20 giorni nel caso di dati sensibili o
giudiziari).
- Il trasferimento è vietato nei paesi che
non sono affidabili giuridicamente dal punto di vista
della tutela dei dati personali.
- Il trasferimento è comunque consentito
nei casi di: consenso, esecuzione di obblighi
contrattuali, salvaguardia di interesse pubblico,
investigazioni, salvaguardia della vita e
dellincolumità fisica, pubblicità dei dati,
autorizzazione del Garante.
- Possibilità di opposizione al divieto del
Garante.
- Esonero per i giornalisti.
- Dettagli tecnici.
Capo VI: Tutela
amministrativa e giurisdizionale
Articolo 29: Tutela
Capo VII: Garante per
la protezione dei dati personali
Articolo 30: Istituzione
del garante
- Si istituisce il Garante.
- Il Garante opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e valutazione.
- Il Garante è un organo collegiale formato
da quattro membri, di cui due sono eletti dal Senato e
due dalla Camera. I membri eleggono un presidente
(attualmente è il Prof. Stefano Rodotà). I membri
devono essere scelti tra persone che garantiscono
indipendenza e riconosciuta competenza in diritto e
informatica.
- La carica dura quattro anni ed è
rinnovabile solo una volta.
- Dettagli tecnici.
- Dettagli tecnici.
Articolo 31: Compiti del
Garante
Articolo 32: Accertamenti e
controlli
Articolo 33: Ufficio del
Garante
Capo VIII: Sanzioni
Articolo 34: Omessa e
infedele notificazione
- Articolo tecnico. Reclusione da tre mesi a
due anni.
Articolo 35: Trattamento
illecito di dati personali
- Articolo tecnico. Reclusione da tre mesi a
due anni. In caso di nocumento, reclusione da uno a tre
anni.
Articolo 36: Omessa
adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati
- Articolo tecnico. Reclusione da due mesi a
due anni.
Articolo 37: Inosservanza
dei provvedimenti del Garante
- Articolo tecnico. Reclusione da tre mesi a
due anni.
Articolo 38: Pena
accessoria
Articolo 39: Sanzioni
amministrative
- Articolo tecnico. Sanzione da lire
cinquecentomila a lire tre milioni.
Capo IX: Disposizioni
transitorie e finali ed abrogazioni
Articolo 40: Comunicazioni
al Garante
Articolo 41: Disposizioni
transitorie
Articolo 42: Modifiche a
disposizioni vigenti
Articolo 43: Abrogazioni
Capo X: Copertura
finanziaria ed entrata in vigore
Articolo 44: Copertura
finanziaria
Articolo 45: Entrata in
vigore